Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport della Confederazione Svizzera e il Ministero della difesa della Repubblica di Singapore,
in seguito denominati «Parti contraenti»;
riconoscendo l’interesse e la necessità comune di garantire la protezione di qualsivoglia informazione classificata, nell’ambito della difesa e militare, scambiata tra le Parti contraenti o per il tramite di entità governative e private riconosciute reciprocamente nell’ambito di accordi di cooperazione o contratti concernenti la difesa stipulati tra i rispettivi organi governativi;
avendo convenuto di condurre colloqui concernenti la difesa e questioni militari e di ampliare e intensificare la reciproca cooperazione;
costatando che la cooperazione nell’ambito della difesa e militare può rendere necessario lo scambio tra le Parti contraenti di informazioni classificate;
riconoscendo la necessità di stabilire di comune accordo procedure volte alla protezione di informazioni classificate conformemente alle leggi e alle prescrizioni delle Parti contraenti,
hanno convenuto quanto segue:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.