1. Le visite da parte di personale di una delle Parti contraenti che comportano la necessità di accedere a informazioni militari classificate o a impianti di un mandatario dell’altra Parte contraente in cui sono trattate informazioni militari classificate, sono effettuate unicamente previo consenso dell’autorità di sicurezza competente della Parte ospitante.
2. Le domande di visita devono comprendere le informazioni seguenti:
- a.
- nome/i e cognome, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità e numero del passaporto/della carta d’identità di ogni visitatore;
- b.
- funzione ufficiale e denominazione dell’istituzione, della società o dell’organizzazione rappresentata da ogni visitatore;
- c.
- dichiarazione di sicurezza relativa alle persone di ogni visitatore;
- d.
- data prevista della visita (in caso di visite ricorrenti va indicato l’intero periodo durante il quale hanno luogo le visite);
- e.
- scopo della visita;
- f.
- livello di classificazione previsto delle informazioni militari classificate a cui viene accordato l’accesso;
- g.
- se la visita è frutto di un’iniziativa governativa o commerciale;
- h.
- denominazione e indirizzo dell’istituzione, della società o dell’organizzazione oggetto della visita; e
- i.
- nomi e cognomi, funzioni e, se possibile, numeri telefonici delle persone oggetto della visita.
3. Le domande di visita devono essere sottoposte all’autorità di sicurezza competente della Parte ospitante al più tardi 20 (venti) giorni prima dell’inizio della visita.
4. Le Parti contraenti si informano reciprocamente per scritto in merito alle autorità responsabili della procedura, del controllo e della supervisione in materia di domande di visita.
5. In casi urgenti, una domanda di visita può essere trasmessa al più tardi cinque (5) giorni prima dell’inizio della visita.
6. Le domande di visita, comprese le domande concernenti visite ricorrenti a una determinata istituzione, a un determinato impianto o a una determinata organizzazione, in relazione con uno specifico progetto classificato o con un mandato, possono essere presentate per un periodo massimo di dodici (12) mesi. Se si prevede che una determinata visita non possa essere conclusa entro il periodo autorizzato o che sia necessario prolungare il periodo totale delle visite ricorrenti, la Parte ospitata deve presentare una nuova domanda seguendo la procedura descritta nel presente articolo.
7. L’autorità di sicurezza competente della Parte ospitante comunica all’incaricato della sicurezza dell’istituzione, dell’impianto o dell’organizzazione oggetto della visita tutte le informazioni concernenti le persone autorizzate a effettuare la visita. Nel caso di persone autorizzate a effettuare visite ricorrenti, i preparativi possono essere convenuti direttamente con l’incaricato della sicurezza dell’istituzione, dell’impianto o dell’organizzazione in questione.
8. Tutti i visitatori devono osservare le prescrizioni in materia di sicurezza della Parte ospitante e le pertinenti disposizioni dell’istituzione, dell’impianto o dell’organizzazione oggetto della visita.