1. Il presente Accordo entra in vigore alla data della ricezione dell’ultima notifica scritta mediante la quale le Parti contraenti si informano reciprocamente, per via diplomatica, in merito alla conclusione delle rispettive procedure legali interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2. Il presente Accordo rimane in vigore per un periodo di cinque (5) anni e si prolunga automaticamente per periodi successivi di un (1) anno, sempre che una delle due Parti contraenti non notifichi all’altra Parte contraente per scritto, per via diplomatica, almeno sei (6) mesi prima della sua scadenza, la sua intenzione di mettere fine al presente Accordo.
3. Le responsabilità e gli obblighi di cui all’articolo 6, concernenti la protezione delle informazioni militari classificate scambiate, rimangono valevoli a prescindere dalla fine del presente Accordo.