1. La presente Convenzione si applica a ogni animale usato o destinato ad essere usato in qualsiasi procedura sperimentale o altra procedura scientifica che può provocare danni durevoli, dolori, sofferenze o angoscia. Non si applica alle pratiche veterinarie non sperimentali di tipo agricolo o clinico.
2. Ai sensi della presente Convenzione, si intende per:
- a.
- «animale», non altrimenti specificato: qualsiasi vertebrato vivo non umano, ivi comprese le forme larvali autonome e/o capaci di riprodursi, ma ad esclusione di altre forme fetali o embrionali;
- b.
- «destinato ad essere usato»: allevato o tenuto per la vendita, la cessione o l’impiego in un esperimento o altra procedura scientifica;
- c.
- «esperimento»: l’impiego di un animale a fini sperimentali o altri fini scientifici che possono causare dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli, compresa qualsiasi azione volta o suscettibile di determinare la nascita di un animale in queste condizioni; sono tuttavia esclusi i metodi meno dolorosi accettati dalla prassi moderna (ossia i «metodi umanitari») per l’eliminazione e la marcatura degli animali. Un esperimento comincia quando un animale è preparato per la prima volta ai fini dell’utilizzazione e termina quando non occorrono ulteriori osservazioni per l’esperimento in corso. L’eliminazione del dolore, della sofferenza, dell’angoscia o dei danni durevoli mediante l’efficace applicazione sugli animali di anestetici, analgesici o di altri metodi, non pone l’impiego di un animale al di fuori del campo di applicazione di questa definizione;
- d.
- «persona competente»: ogni persona che una Parte ritiene competente a svolgere sul suo territorio le funzioni descritte nella presente Convenzione;
- e.
- «autorità responsabile»: ogni autorità, organo o persona, designata sul territorio della Parte interessata per lo scopo considerato;
- f.
- «stabilimento»: qualsiasi installazione fissa o mobile, edificio, gruppo di edifici o altri locali, come pure un luogo non completamente chiuso o coperto;
- g.
- «stabilimento di allevamento»: qualsiasi stabilimento in cui gli animali vengono allevati allo scopo di essere successivamente utilizzati in esperimenti;
- h.
- «stabilimento fornitore»: qualsiasi stabilimento diverso da quello di allevamento, che fornisce animali destinati ad essere utilizzati in esperimenti;
- i.
- «stabilimento utilizzatore»: qualsiasi stabilimento in cui gli animali vengono utilizzati in esperimenti;
- l.
- «eliminazione con metodi umanitari»: sacrificio di un animale con il minimo possibile di sofferenza fisica e psicologica a seconda della specie.