Il presente Accordo bilaterale («Accordo») viene stipulato tra le seguenti Parti:
il Consiglio federale svizzero,
rappresentato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (di seguito denominata «SEFRI»), Einsteinstrasse 2, 3003 Berna, Svizzera, debitamente rappresentato dal Segretario di Stato Mauro Dell'Ambrogio ai fini della firma del presente Accordo,
e
il «Segretariato di EUREKA»
A.I.S.B.L. («ESE»), atto di registrazione: 0429.585.680, Rue Neerveld/Neerveldstraat 107, B-1200 Bruxelles, Belgio (numero IVA: BE 0429.585.680), rappresentato dal Segretario generale dell’ESE Philippe Vanrie.
Tramite la propria firma, le Parti accettano di stipulare l’Accordo conformemente alle condizioni e ai termini di seguito riportati.
L’Accordo si compone di quanto segue:
Termini e condizioni
- Allegato 11
- Lettera di impegno della Svizzera indirizzata al Direttore generale della DG Ricerca e Innovazione della Commissione europea
- Allegato 2
- Modello per la Dichiarazione di impegno
- Allegato 3
- Modello per la Dichiarazione di spesa
- Allegato 4
- Cambio del rappresentante legale o del contatto operativo
- Allegato 5
- Modello illustrativo per la certificazione annuale
- Allegato 6
- Modello illustrativo per l’autovalutazione delle disposizioni in materia di controllo interno
- Allegato 7
- Modello per la nomina del rappresentante dell’organismo di finanziamento nazionale (National Funding Body, NFB) al gruppo di implementazione nazionale (National Implementation Group)
- Allegato 8
- Accordo di delega per Eurostars-2
- Allegato 9
- Certificazione da parte del revisore legale sul controllo dei processi ESE per il contributo Eurostars-2
Preambolo
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- Con la decisione n. 553/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 20142, relativa alla partecipazione dell’Unione a un programma di ricerca e sviluppo avviato congiuntamente da più Stati membri («Stati partecipanti») a sostegno delle piccole e medie imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo («Programma comune Eurostars-2»), la Commissione europea ha deciso di affidare funzioni di esecuzione specifiche («funzioni affidate») all’ESE mediante un Accordo di delega (Orizzonte 2020 – Eurostars-2 – Programma comune).
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- Gli obblighi dell’Accordo bilaterale derivano dall’Accordo di delega sottoscritto il 18 dicembre 2014 tra l’ESE e la Commissione europea. Conformemente all’Accordo di delega, l’ESE si impegna a firmare accordi bilaterali con gli organismi di finanziamento nazionali (National Funding Bodies, NFB) designati dagli Stati partecipanti prima di qualsiasi trasferimento del contributo dell’UE agli stessi. L’Accordo bilaterale stabilisce:
- (i)
- le responsabilità dell’ESE e degli organismi di finanziamento nazionali, conformemente alle regole, agli obiettivi e alle modalità di implementazione del programma Eurostars-2;
- (ii)
- le norme che disciplinano il trasferimento del contributo dell’UE;
- (iii)
- gli obiettivi operativi minimi e le tappe nazionali progressive per una maggiore integrazione e sincronizzazione dei programmi nazionali concordati dal gruppo ad alto livello di Eurostars-2 in consultazione con la Commissione europea, tra cui un tempo ridotto per la concessione di sovvenzioni ai sensi del regolamento finanziario n. 966/20123 e delle norme in materia di partecipazione.
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- L’Accordo bilaterale è conforme alle disposizioni della decisione n. 553/2014/UE, all’Accordo di delega Eurostars-2 e all’Accordo sul trasferimento dei fondi.
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- Il regolamento (UE) n. 1291/20134 del Parlamento europeo e del Consiglio ha stabilito il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 («Orizzonte 2020»). Quest’ultimo si propone di aumentare l’impatto delle iniziative condotte in materia di ricerca e innovazione, contribuendo al rafforzamento di partenariati pubblico-pubblico, anche attraverso la partecipazione dell’Unione a programmi avviati da più Stati membri ai sensi dell’articolo 185 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
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- Si applicano le regole e le modalità di cui agli allegati I e III dell’Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica del 5 dicembre 20145 tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica che associa la Confederazione Svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for Energy» per la realizzazione di ITER («Accordo di associazione per Orizzonte 2020»).
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- La conferenza ministeriale EUREKA del 22 giugno 2012 a Budapest ha approvato una visione strategica per Eurostars-2 («documento di Budapest»). I ministri si sono impegnati a sostenere il prosieguo di Eurostars-2 dopo la sua conclusione nel 2013 per il periodo coperto da Orizzonte 2020. Si tratterà di un partenariato rafforzato incentrato sull’applicazione delle raccomandazioni formulate nella valutazione intermedia di Eurostars-2. Il documento di Budapest definisce due obiettivi principali per Eurostars-2. In primo luogo, un obiettivo strutturale volto ad approfondire la sincronizzazione e l’allineamento dei programmi di ricerca nazionali nel settore dei finanziamenti, elemento centrale verso la realizzazione dello Spazio europeo della ricerca da parte dei Paesi membri. In secondo luogo, un obiettivo in termini di contenuti volto a sostenere le PMI che svolgono attività di ricerca e sviluppo e che si impegnano in progetti di ricerca e innovazione transnazionali. Il documento di Budapest invita l’Unione a partecipare a Eurostars-2.
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- Nella decisione n. 553/2014/UE del 15 maggio 2014, il Parlamento europeo e il Consiglio prevedono la partecipazione dell’Unione a un programma di ricerca e sviluppo intrapreso congiuntamente da diversi Stati membri per sostenere le piccole e medie imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo («Programma comune Eurostars-2») conformemente all'articolo 185 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il contributo finanziario dell’Unione a Eurostars-2 per il periodo 2014-2024 ammonta al massimo a 287 milioni di euro. Entro tale limite, dovrebbe esservi una certa flessibilità in merito al contributo dell’Unione, che dovrebbe attestarsi ad almeno un terzo ma non superare la metà del contributo degli Stati partecipanti al fine di garantire una massa critica necessaria per soddisfare la domanda da parte di progetti ammissibili al sostegno finanziario, realizzare un elevato effetto leva e garantire una maggiore integrazione dei programmi di ricerca nazionali degli Stati partecipanti.
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- Gli Stati partecipanti si sono accordati sulla nomina di ESE in qualità di struttura d’implementazione per Eurostars-2. L’ESE è responsabile dell’attuazione di Eurostars-2. Al fine di conseguire gli obiettivi previsti si occupa dell’organizzazione dei bandi, della verifica dei criteri di ammissibilità, della valutazione inter pares, della selezione e del monitoraggio dei progetti nonché dello stanziamento del contributo dell’Unione.
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- Le proposte presentate in risposta al bando sono valutate a livello centrale da esperti esterni indipendenti sotto la responsabilità dell’ESE. Per quanto concerne lo stanziamento dei fondi provenienti dal contributo finanziario dell’Unione e dal contributo degli Stati partecipanti, la graduatoria dei progetti è vincolante per gli Stati membri. La decisione di aggiudicazione dello stanziamento del contributo finanziario dell’Unione, presa dal gruppo ad alto livello e implementata dall’ESE, si basa sulla conferma formale da parte degli organismi di finanziamento nazionali all’ESE riguardo alla conclusione degli accordi di finanziamento con i partecipanti al progetto.
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- Nel complesso, Eurostars-2 dovrebbe sostenere le attività di ricerca transnazionali svolte da PMI ad alta intensità di ricerca e contribuire all’integrazione, all’allineamento e alla sincronizzazione dei programmi di finanziamento della ricerca nazionali. Come parte dei miglioramenti rispetto al precedente programma Eurostars (2008-2013), Eurostars-2 dovrà mirare a un accorciamento dei tempi necessari per la concessione di sovvenzioni, una maggiore integrazione e un’amministrazione fluida, trasparente e più efficiente a beneficio, in ultima analisi, delle PMI che svolgono attività di ricerca e sviluppo.
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- La partecipazione a Eurostars-2 è soggetta al regolamento (UE) n. 1290/20136 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tuttavia, in ragione delle specifiche necessità operative di Eurostars-2, è essenziale prevedere deroghe al succitato regolamento conformemente all’articolo 1(3) dello stesso. Al fine di agevolare la partecipazione delle PMI che hanno maggiore familiarità con i canali nazionali e che altrimenti svolgerebbero attività di ricerca solo all’interno dei propri confini nazionali, il contributo finanziario Eurostars-2 deve essere stanziato in base alle ben note regole dei relativi programmi nazionali e attuato mediante un accordo di finanziamento direttamente amministrato dalle autorità nazionali, associando il finanziamento dell’Unione al finanziamento nazionale corrispondente. Sarebbe pertanto opportuno predisporre una deroga all’articolo 15(9), agli articoli 18(1), 23(1), da (5) a (7), da 28 a 34 del regolamento (UE) n. 1290/20137.
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- La SEFRI è stata formalmente designata dalla Svizzera («Stato partecipante») per sostenere finanziariamente le persone giuridiche coinvolte nei progetti Eurostars-2 selezionati, utilizzando la dotazione Eurostars-2 nazionale che le è stata assegnata.
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- Il Programma comune Eurostars-2 deve essere implementato:
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- conformemente alla decisione 553/2014/UE e all’Accordo di delega – stipulato tra la Commissione europea, a nome dell’Unione europea, e l’ESE – che definisce le funzioni di esecuzione affidate all’ESE nell’ambito del Programma comune Eurostars-2 e stabilisce i diritti e gli obblighi nonché i termini e le condizioni per la loro attuazione;
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- in base ai piani di lavoro annuali.
Pertanto, le Parti convengono quanto segue: