Titoli rilasciati da una Istituzione universitaria che autorizzano il titolare a continuare gli studi o a intraprendere il successivo ciclo di studi presso le Istituzioni universitarie di uno dei due Stati contraenti, senza esami supplementari, conferiscono lo stesso diritto anche nell’altro Stato contraente.
Per quanto concerne le Scuole universitarie professionali svizzere, l’immatricolazione alle Istituzioni universitarie italiane è consentita ai possessori di titoli finali rilasciati dalle predette Scuole, che abbiano analogo diritto di accesso alle Università e ai Politecnici svizzeri.
Su domanda dello studente, un titolo conseguito in una Istituzione universitaria della Confederazione Svizzera, che permette l’accesso al Dottorato nella Confederazione Svizzera, viene riconosciuto per l’ammissione al concorso relativo al Dottorato di Ricerca in una Istituzione universitaria della Repubblica Italiana, alle stesse condizioni previste per i candidati in possesso di titolo accademico italiano.
Il titolo accademico italiano che consente l’ammissione al Dottorato di Ricerca nel sistema universitario italiano, viene riconosciuto, su domanda dello studente, per l’ammissione al Dottorato nelle Istituzioni universitarie svizzere alle stesse condizioni previste per i propri studenti.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.