1. Le domande ai sensi del presente Trattato e gli atti allegati sono redatti nella lingua ufficiale dell’autorità incaricata dell’esecuzione della domanda, tranne nel caso di consegna non formale di documenti procedurali conformemente all’articolo 15 paragrafo 1.
2. La traduzione dei documenti allestiti o ottenuti nel quadro dell’esecuzione della domanda è a carico dello Stato richiedente.
1. La demande doit contenir les indications suivantes:
2. Elle doit contenir en outre:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.