Diritto internazionale 0.3 Diritto penale - Assistenza giudiziaria 0.35 Assistenza giudiziaria. Estradizione
Droit international 0.3 Droit pénal - Entraide 0.35 Entraide judiciaire. Extradition

0.351.964.1 Trattato di assistenza giudiziaria del 21 aprile 1997 in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Perù

0.351.964.1 Traité d'entraide judiciaire du 21 avril 1997 en matière pénale entre la Confédération suisse et la République du Pérou

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Art. 23 Esecuzione della domanda

1.  Se la domanda non è conforme alle disposizioni del presente Trattato, l’Autorità centrale dello Stato richiesto ne dà avviso senza indugio all’Autorità centrale dello Stato richiedente e chiede una modifica o un complemento della domanda. È riservata l’adozione di misure provvisorie ai sensi dell’articolo 7.

2.  Se la domanda risulta conforme al Trattato, l’Autorità centrale dello Stato richiesto la trasmette immediatamente all’autorità competente.

3.  Eseguita la domanda, l’autorità competente trasmette all’Autorità centrale dello Stato richiesto la domanda come anche le informazioni e i mezzi di prova ottenuti. L’Autorità centrale si accerta che l’esecuzione sia completa e fedele e comunica i risultati all’Autorità centrale dello Stato richiedente.

Art. 19 Etendue du témoignage dans l’Etat requérant

1.  La personne qui comparaît dans l’Etat requérant à la suite d’une citation ne peut pas être contrainte à témoigner ou à produire des moyens de preuve si le droit de l’une des Parties lui permet de refuser.

2.  Les art. 8 et 10, par. 2 et 3, s’appliquent par analogie.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.