modalità espressamente indicata dallo Stato richiedente, sempre che quest’ultima non sia in conflitto con i principi del diritto dello Stato richiesto.
esso ne illustra le ragioni in maniera adeguata.
richiedente.
formula apposita istanza all’autorità centrale dello Stato richiesto. Quest’ultima, se il ritardo è ingiustifica
ri
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.