1. L’assistenza giudiziaria in materia penale può essere rifiutata se:
- a)
- la domanda si riferisce a reati che lo Stato richiesto considera reati politici o reati connessi a reati politici;
- b)
- la domanda concerne reati militari che non costituiscono reati di diritto comune;
- c)
- la domanda si riferisce a reati fiscali; lo Stato richiesto può tuttavia dare seguito alla domanda se l’oggetto dell’indagine o del procedimento è una frode fiscale;
- d)
- lo Stato richiesto ritiene che l’esecuzione della domanda possa compromettere la sovranità, la sicurezza, l’ordine pubblico o altri interessi essenziali del proprio Paese, così come determinati dalla sua autorità competente;
- e)
- la domanda si riferisce a fatti in base ai quali la persona perseguita è stata definitivamente assolta o condannata nello Stato richiesto per un reato sostanzialmente simile, a condizione che la sanzione penale pronunciata sia in corso di esecuzione o sia già stata eseguita;
- f)
- vi è fondato motivo di ritenere che la domanda di assistenza giudiziaria sia stata presentata a scopo di perseguire o punire una persona a cagione della sua razza, religione, etnia, sesso o opinioni politiche, o che dare seguito alla domanda aggraverebbe la situazione di tale persona per uno qualunque dei suddetti motivi;
- g)
- vi è fondato motivo di ritenere che il procedimento penale contro la persona perseguita non rispetti le garanzie previste dagli strumenti internazionali di protezione dei diritti dell’uomo, in particolare il Patto internazionale del 16 dicembre 19662 relativo ai diritti civili e politici;
- h)
- la domanda concerne un reato per il quale è prevista la pena di morte secondo il diritto dello Stato richiedente, a meno che tale Stato non dia allo Stato richiesto sufficienti garanzie per assicurare che la pena di morte non sarà pronunciata o, se pronunciata, non sarà eseguita.
2. Lo Stato richiesto può differire l’assistenza giudiziaria se l’esecuzione della domanda potrebbe pregiudicare un procedimento penale in corso in detto Stato.
3. Prima di rifiutare o differire l’esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria conformemente al presente articolo, lo Stato richiesto:
- a)
- informa senza indugio lo Stato richiedente del motivo del possibile rifiuto o differimento dell’assistenza giudiziaria; e
- b)
- verifica se l’assistenza giudiziaria può essere accordata alle condizioni che ritiene necessarie; tali condizioni, se accettate, devono essere rispettate dallo Stato richiedente.
4. Ogni rifiuto totale o parziale di assistenza giudiziaria deve essere motivato.