1. Il presente Trattato entra in vigore il sessantesimo (60) giorno dalla data in cui gli Stati contraenti si sono notificati che le rispettive condizioni per l’entrata in vigore sono adempite.
2. Ciascuno dei due Stati contraenti può denunciare il presente Trattato in qualsiasi momento mediante una comunicazione scritta trasmessa all’altro Stato contraente per via diplomatica. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della suddetta comunicazione. La denuncia lascia impregiudicate le domande di assistenza in corso.
Les différends auxquels pourraient donner lieu l’interprétation, l’application ou la mise en œuvre du présent traité seront réglés par la voie diplomatique, si les Autorités centrales ne parviennent à les aplanir.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.