Diritto internazionale 0.3 Diritto penale - Assistenza giudiziaria 0.31 Repressione di taluni reati
Droit international 0.3 Droit pénal - Entraide 0.31 Répression de certains délits

0.311.11 Convenzione del 9 dicembre 1948 per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio

0.311.11 Convention du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. IV

Le persone che commettono il genocidio o uno degli atti elencati nell’articolo III saranno punite, sia che rivestano la qualità di governanti costituzionalmente responsabili2 o che siano funzionari pubblici o individui privati.

2 L’espr. «costituzionalmente responsabili» è ripresa dal testo inglese, ma non è invece contenuta nei testi francese e spagnolo, i quali, ai sensi dell’art. X della Conv., fanno egualmente fede insieme con il testo cinese, inglese e russo.

Art. IV

Les personnes ayant commis le génocide ou l’un quelconque des autres actes énumérés à l’art. III seront punies, qu’elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.