(a) In quanto non sia espressamente stipulato il contrario, la presente convenzione s’applica unicamente in materia civile e commerciale, compresa la giurisdizione non contenziosa.
(b) In questa convenzione, le parole:
- (1)
- «territori dell’una (o dell’altra) delle Alte Parti Contraenti» designeranno, in quanto si riferiscano (i) a Sua Maestà il Re di Gran Bretagna, d’Irlanda e dei Territori britannici al di là dei mari, Imperatore delle Indie: l’Inghilterra e il Paese di Galles e tutti i territori nei quali la convenzione è in vigore in applicazione delle estensioni previste dall’articolo 8 o delle adesioni previste dall’articolo 9; e (ii) in quanto si riferiscano al Consiglio Federale Svizzero, la Svizzera;
- (2)
- «persone» designeranno le persone fisiche e giuridiche;
- (3)
- «persone giuridiche» comprenderanno le società di persone e di capitali e tutti gli altri organismi che hanno la personalità giuridica;
- (4)
- «cittadini di una delle Alte Parti Contraenti» comprenderanno le persone giuridiche costituite o registrate secondo le leggi in vigore in uno dei territori della detta Alta Parte Contraente;
- (5)
- «cittadini dell’una (o dell’altra) delle Alte Parti Contraenti» designeranno, (i) in quanto si riferiscano a Sua Maestà il Re di Gran Bretagna, d’Irlanda e dei Territori britannici al di là dei mari, Imperatore delle Indie: tutti i sudditi di Sua Maestà, qualunque sia il loro domicilio e tutte le persone poste sotto la sua protezione; e (ii) in quanto si riferiscano al Consiglio Federale Svizzero, tutti i cittadini svizzeri.