Diritto internazionale 0.2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 0.23 Proprietà intellettuale
Droit international 0.2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 0.23 Propriété intellectuelle

0.231.14 Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967 (con Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo)

0.231.14 Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (avec prot. relatif aux pays en voie de développement)

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lvlu1/Art. 5

1)  Ogni paese dell’Unione può dichiarare, dal momento della firma della presente Convenzione e prima di essere vincolato dagli articoli 1 a 21 di detta Convenzione e dal presente Protocollo,

a)
che, se è un paese contemplato dall’articolo 1 del presente Protocollo, intende applicarne le disposizioni alle opere il cui paese d’origine è un paese dell’Unione che accetta l’applicazione delle riserve del presente Protocollo, o
b)
che ammette l’applicazione delle disposizioni del Protocollo alle opere delle quali esso è paese d’origine, da parte dei paesi che, nel vincolarsi agli articoli 1 a 21 della presente Convenzione e al presente Protocollo o nel rilasciare una dichiarazione d’applicazione del presente Protocollo in forza della disposizione dei comma a), hanno fatto le riserve autorizzate dal Protocollo stesso.

2)  La dichiarazione deve essere fatta per iscritto e depositata presso il Direttore generale. Essa prende effetto alla data del deposito.


Art. 6

Ogni paese, vincolato dalle disposizioni del presente Protocollo, che abbia fatto una dichiarazione o una notificazione ai sensi dell’articolo 31.1) della presente Convenzione relativamente ai territori che, alla data della firma della presente Convenzione, non curano in proprio le relazioni con l’estero e si trovano in una situazione analoga a quella dei paesi contemplati nell’articolo 1 del presente Protocollo, può notificare al Direttore generale che le disposizioni dei presente Protocollo saranno applicate a tutti o a parte dei detti territori, eventualmente dichiarando in questa notificazione che un tale territorio si prevarrà di una qualsiasi o di tutte le riserve autorizzate dal presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine autorizzati, hanno firmato il presente Atto.

Fatto a Stoccolma, il 14 luglio 1967.

(Seguono le firme)

lvlu1/Art. 5

1)  Tout pays de l’Union peut déclarer, à partir de la signature de la présente Convention et à tout moment avant de devenir lié par les art. 1 à 21 de ladite Convention et par le présent Protocole,

a)
s’il s’agit d’un pays visé à l’article premier du présent Protocole, qu’il entend appliquer les dispositions de ce Protocole aux œuvres dont le pays d’origine est un pays de l’Union qui accepte l’application des réserves du présent Protocole, ou
b)
qu’il admet l’application des dispositions de ce Protocole aux œuvres dont il est le pays d’origine, par les pays qui, en devenant liés par les art. 1 à 21 de la présente Convention et par le présent Protocole ou en faisant une déclaration d’application du présent Protocole en vertu de la disposition du sous‑alinéa a), ont fait les réserves permises selon ledit Protocole.

2)  La déclaration doit être faite par écrit et déposée auprès du Directeur général. Elle prend effet à la date à laquelle elle a été déposée.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.