1) Ogni paese dell’Unione può dichiarare, dal momento della firma della presente Convenzione e prima di essere vincolato dagli articoli 1 a 21 di detta Convenzione e dal presente Protocollo,
2) La dichiarazione deve essere fatta per iscritto e depositata presso il Direttore generale. Essa prende effetto alla data del deposito.
Art. 6
Ogni paese, vincolato dalle disposizioni del presente Protocollo, che abbia fatto una dichiarazione o una notificazione ai sensi dell’articolo 31.1) della presente Convenzione relativamente ai territori che, alla data della firma della presente Convenzione, non curano in proprio le relazioni con l’estero e si trovano in una situazione analoga a quella dei paesi contemplati nell’articolo 1 del presente Protocollo, può notificare al Direttore generale che le disposizioni dei presente Protocollo saranno applicate a tutti o a parte dei detti territori, eventualmente dichiarando in questa notificazione che un tale territorio si prevarrà di una qualsiasi o di tutte le riserve autorizzate dal presente Protocollo.
In fede di che, i sottoscritti, a tal fine autorizzati, hanno firmato il presente Atto.
Fatto a Stoccolma, il 14 luglio 1967.
(Seguono le firme)
1) Tout pays de l’Union peut déclarer, à partir de la signature de la présente Convention et à tout moment avant de devenir lié par les art. 1 à 21 de ladite Convention et par le présent Protocole,
2) La déclaration doit être faite par écrit et déposée auprès du Directeur général. Elle prend effet à la date à laquelle elle a été déposée.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.