Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.19 Relazioni diplomatiche e consolari. Missioni speciali. Organizzazioni internazionali. Componimento dei conflitti. Riconduzione di accordi
Droit international 0.1 Droit international public général 0.19 Relations diplomatiques et consulaires. Missions spéciales. Organisations internationales. Règlements des conflits. Reconduction d'accords

0.192.110.978.47 Protocollo del 1o dicembre 1981 sui privilegi e le immunità dell'organizzazione internazionale per le telecomunicazioni mobili via satellite

0.192.110.978.47 Protocole du 1er décembre 1981 sur les privilèges et immunités de l'Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites

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Art. 2 Immunità dell’Organizzazione da procedimenti giudiziari ed esecutivi

1)  A meno che non abbia espressamente rinunciato all’immunità in un caso particolare, l’Organizzazione godrà dell’immunità da procedimenti giudiziari, nell’ambito delle sue attività ufficiali, salvo per quanto concerne:

a)
ogni attività commerciale;
b)
un’azione civile intentata da terzi per danni risultanti da un incidente causati da un’autovettura o altro mezzo di trasporto appartenente e/o utilizzato a nome dell’Organizzazione, o in relazione ad un’infrazione al codice stradale in cui sia coinvolto tale mezzo di trasporto;
c)
il sequestro cautelativo, a seguito di un’ordinanza definitiva di un Tribunale, di stipendi ed emolumenti, ivi inclusi i diritti pensionistici dovuti dall’Organizzazione ad un membro del personale o ad un ex-membro del personale;
d)
una domanda riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti giudiziari avviati dall’Organizzazione.

2)  Fatto salvo il paragrafo 1, non verrà intentata alcuna azione legale nei Tribunali delle Parti al Protocollo nei confronti dell’Organizzazione dalle Parti alla Convenzione, o da persone che operano per o fanno valere dei diritti ceduti da una di queste, per quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalla Convenzione.

3)  Le proprietà dell’Organizzazione, ovunque esse si trovino e chiunque le detenga, saranno immuni da qualsiasi perquisizione, limitazione, requisizione, pignoramento, confisca, esproprio, sequestro o da qualsiasi azione esecutiva di tipo amministrativo o giudiziario, salvo in relazione a:

a)
un sequestro cautelativo o un’esecuzione al fine di adempiere la sentenza definitiva, o l’ordinanza di un Tribunale, che si riferisca a qualsiasi azione legale che sia stata intentata nei confronti dell’Organizzazione conformemente al paragrafo 1;
b)
qualsiasi azione intrapresa conformemente alla legislazione dello Stato interessato, che sia temporaneamente necessaria per la prevenzione d’incidenti implicanti autovetture o altri mezzi di trasporto di proprietà di o utilizzati a nome dell’Organizzazione, come pure l’inchiesta di cui sono oggetto tali incidenti;
c)
l’esproprio di beni immobili a scopi pubblici subordinato al sollecito pagamento di un equo indennizzo, purché tale esproprio non pregiudichi le funzioni e le operazioni dell’Organizzazione.

Art. 3 Inviolabilité des archives

Les archives de l’Organisation sont inviolables, où qu’elles se trouvent et quel qu’en soit le détenteur.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.