1) A meno che non abbia espressamente rinunciato all’immunità in un caso particolare, l’Organizzazione godrà dell’immunità da procedimenti giudiziari, nell’ambito delle sue attività ufficiali, salvo per quanto concerne:
2) Fatto salvo il paragrafo 1, non verrà intentata alcuna azione legale nei Tribunali delle Parti al Protocollo nei confronti dell’Organizzazione dalle Parti alla Convenzione, o da persone che operano per o fanno valere dei diritti ceduti da una di queste, per quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalla Convenzione.
3) Le proprietà dell’Organizzazione, ovunque esse si trovino e chiunque le detenga, saranno immuni da qualsiasi perquisizione, limitazione, requisizione, pignoramento, confisca, esproprio, sequestro o da qualsiasi azione esecutiva di tipo amministrativo o giudiziario, salvo in relazione a:
Les archives de l’Organisation sont inviolables, où qu’elles se trouvent et quel qu’en soit le détenteur.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.