11) I privilegi, le esenzioni e le immunità di cui al presente Protocollo non sono accordati a beneficio personale dei singoli, ma ai fini dello svolgimento efficace delle loro funzioni ufficiali.
2) Qualora, secondo il parere delle Autorità qui di seguito elencate, i privilegi e le immunità possano ostacolare il corso della giustizia, e in tutti i casi in cui sia possibile derogarvi, senza recare pregiudizio agli scopi per i quali sono stati concessi, dette Autorità hanno il diritto e il dovere di annullare tali privilegi ed immunità:
Les Parties au Protocole prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter l’entrée, le séjour et le départ des représentants, des membres du personnel et des experts.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.