1) Gli Esperti beneficeranno, nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali, connesse all’attività dell’Organizzazione e durante i loro viaggi verso e dal luogo delle missioni, dei seguenti privilegi ed immunità:
2) Le Parti al Protocollo non saranno obbligate ad accordare ai loro cittadini o residenti permanenti, i privilegi e le immunità di cui alle lettere c), d) ed e) del paragrafo 1.
Le Directeur de l'Organisation porte au moins une fois par an à la connaissance des Parties au Protocole les noms et nationalités des membres du personnel et des experts auxquels s’appliquent les dispositions des art. 7), 8) et 11).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.