(1) Ciascuna Parte contraente, su domanda ufficiale dell’altra Parte contraente, riammette sul suo territorio senza formalità ogni cittadino di Stati terzi o apolide cui essa ha accordato l’ultimo permesso di dimora permanente o riconosciuto lo statuto di rifugiato secondo la rispettiva legge interna.
(2) Tuttavia, la Parte contraente richiedente riammette sul suo territorio ogni cittadino di uno Stato terzo o apolide, di cui al paragrafo 1, se successivamente è provato che questo, quando ha lasciato detto territorio, non era titolare di un permesso di dimora permanente o non gli era stato riconosciuto lo statuto di rifugiato dalla Parte contraente richiesta.
(1) Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande officielle de l’autre
(2) Toutefois,
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.