(2) La Parte richiesta riammette senza indugio, al più tardi entro un mese, le persone la cui riammissione è stata convenuta. Su richiesta, questo termine può essere prorogato per quanto lo esigano il trattamento delle esigenze giuridiche o le difficoltà pratiche. Le autorità competenti delle Parti convengono anticipatamente e per scritto la data del trasferimento definitivo.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.