1. Qualsiasi Parte, il Comitato, il Comitato scientifico sulla ricerca in Antartide o il Comitato scientifico per la conservazione delle risorse marine viventi dell’Antartide, può proporre la designazione di un’area come area antartica specialmente protetta o come area antartica a gestione speciale sottoponendo un piano di gestione a una riunione consultiva del Trattato sull’Antartide.
2. L’area proposta deve avere dimensioni sufficienti affinché i valori che giustificano la richiesta di protezione o gestione speciale possano essere salvaguardati.
3. I piani di gestione proposti devono includere, a seconda dei casi:
- a)
- una descrizione del valore o dei valori che giustificano la richiesta di protezione o gestione speciale;
- b)
- una dichiarazione degli scopi e degli obiettivi del piano di gestione per la protezione o la gestione di tali valori;
- c)
- un elenco delle attività di gestione che devono essere intraprese per proteggere i valori che giustificano la richiesta di protezione o gestione speciale;
- d)
- la durata della designazione, se del caso;
- e)
- una descrizione dell’area che includa:
- i)
- le coordinate geografiche, i confini e le caratteristiche naturali specifiche dell’area,
- ii)
- l’accesso all’area via terra, mare o aria, inclusi accessi marittimi e ancoraggi, strade pedonali e per veicoli all’interno dell’area, le rotte aeree e le aree di atterraggio,
- iii)
- la localizzazione delle strutture, ivi incluse stazioni scientifiche, installazioni di ricerca, rifugi sia all’interno dell’area sia nelle vicinanze, e
- iv)
- l’indicazione della presenza, all’interno dell’area o nelle vicinanze, di altre aree antartiche specialmente protette o aree antartiche a gestione speciale designate come tali in virtù del presente allegato, o altre aree protette designate come tali in conformità con i provvedimenti adottati ai sensi di altri componenti del sistema del Trattato sull’Antartide;
- f)
- l’identificazione di settori dell’area all’interno dei quali le attività devono essere vietate, limitate o gestite per raggiungere gli scopi e gli obiettivi di cui alla lettera b del presente paragrafo;
- g)
- mappe e fotografie che mostrino chiaramente i confini dell’area in relazione alle caratteristiche degli spazi circostanti e alle caratteristiche fondamentali dell’area propriamente detta;
- h)
- documentazione di supporto;
- i)
- per un’area di cui si propone la designazione come area antartica specialmente protetta, una chiara descrizione delle condizioni per il rilascio dei permessi da parte dell’autorità competente riguardanti:
- i)
- l’accesso all’area e lo spostamento all’interno e al di sopra dell’area,
- ii)
- le attività che sono o possono essere condotte all’interno dell’area, incluse restrizioni relative alla durata e alla localizzazione,
- iii)
- l’installazione, la modifica o la rimozione di strutture,
- iv)
- la localizzazione di campi base,
- v)
- le restrizioni relative a materiali e organismi che possono essere introdotti all’interno dell’area,
- vi)
- il prelievo di esemplari della flora e della fauna o qualsiasi interferenza dannosa per la flora e la fauna locali,
- vii)
- la raccolta o la rimozione di qualsiasi cosa non portata nell’area dal titolare del permesso,
- viii)
- lo smaltimento dei rifiuti,
- ix)
- le misure eventualmente necessarie per garantire che gli scopi e gli obiettivi del piano di gestione continuino a essere raggiunti, e
- x)
- i requisiti dei rapporti da sottoporre all’autorità competente riguardanti le visite all’interno dell’area;
- j)
- per un’area di cui si propone la designazione come area antartica a gestione speciale, un codice di condotta riguardante:
- i)
- l’accesso all’area e lo spostamento all’interno e al di sopra dell’area,
- ii)
- le attività che sono o possono essere condotte all’interno dell’area, incluse restrizioni relative alla durata e alla localizzazione,
- iii)
- l’installazione, la modifica o la rimozione di strutture,
- iv)
- la localizzazione di campi base,
- v)
- il prelievo di esemplari della flora e della fauna o qualsiasi interferenza dannosa per la flora e la fauna locali,
- vi)
- la raccolta o la rimozione di qualsiasi cosa non portata nell’area dal visitatore,
- vii)
- lo smaltimento dei rifiuti,
- viii)
- i requisiti dei rapporti da sottoporre all’autorità competente riguardanti le visite all’interno dell’area; e
- k)
- le disposizioni relative al modo in cui le Parti dovrebbero scambiarsi le informazioni sulle attività che si propongono di condurre prima di intraprendere tali attività.