1 Nel quadro dell’esecuzione dell’articolo 40 LInFi3, in casi specifici la FINMA può rilasciare ai richiedenti un’autorizzazione provvisoria per la partecipazione alle sedi di negoziazione svizzere valida fino al termine della procedura di autorizzazione, ma al massimo per un anno.
2 I partecipanti provvisoriamente autorizzati devono adempiere gli obblighi di registrazione e di comunicazione di cui agli articoli 38 e 39 LInFi al più tardi dal 1° agosto 2019; i fatti che si verificano tra il 1° gennaio 2019 e il 31 luglio 2019 e che sono soggetti a questi obblighi devono essere registrati e comunicati retroattivamente al più tardi entro il 1° ottobre 2019.
1 In application of Article 40 FinMIA3, FINMA may, in particular cases, grant applicants temporary authorisation to participate in Swiss trading venues until the end of the authorisation procedure, but for no longer than one year.
2 Temporarily authorised participants must fulfil the record-keeping and reporting duties pursuant to Articles 38 and 39 FinMIA no later than from 1 August 2019; facts occurring between 1 January 2019 and 31 July 2019 that come under these duties must be recorded and reported retroactively no later than 1 October 2019.
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