1 L’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere c ed e nella versione della modifica dell’8 dicembre 2022 deve essere adempiuto al più tardi 15 mesi dopo l’entrata in vigore.
2 Gli uffici delle dichiarazioni adeguano di conseguenza i loro regolamenti di cui all’articolo 5 capoverso 5 e le specifiche tecniche al più tardi sei mesi dopo l’entrata in vigore e informano le persone soggette all’obbligo di dichiarazione in merito a tale adeguamento.
35 Introdotto dal n. I dell’O della FINMA dell’8 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2023 (RU 2022 845).
1 The reporting duty under Article 3 paragraph 1 letters c and e in the version amended on 8 December 2022 must be met at the latest by 15 months after the Amendment comes into force.
2 The reporting offices must amend their regulations in accordance with Article 5 paragraph 5 and the technical specifications at the latest by 6 months after the Amendment comes into force and inform the reporting parties about this Amendment.
35 Inserted by No I of the FINMA O of 8 Dec. 2022, in force since 1 Feb. 2023 (AS 2022 845).
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