(art. 135 cpv. 2–4 LInFi)
1 Se l’acquisto anteriore è avvenuto indirettamente ai sensi dell’articolo 32 in combinato disposto con l’articolo 11 lettera c, l’offerente deve pubblicare nel prospetto dell’offerta la quota del prezzo pagato corrispondente all’acquisto dei titoli di partecipazione della società mirata.
2 La valutazione della quota deve essere esaminata da un organo di controllo.
(Art. 135 paras. 2–4 FinMIA)
1 If the prior acquisition was indirect within the meaning of Article 32 in conjunction with Article 11 letter c, the offeror must disclose in the offer prospectus the share of the total price paid attributable to the target company's equity securities.
2 The valuation of this share must be audited by an audit firm.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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