(art. 123 cpv. 1 LInFi)
Per ogni dichiarazione deve essere indicata all’organo per la pubblicità e alla società una persona di contatto, fornendo il suo nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica.
(Art. 123 para. 1 FinMIA)
Every notification to the disclosure office and company must contain the details of a contact person including their last name, first name, address, telephone number and e-mail address.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.