(art. 123 cpv. 1 e 3 LInFi)
1 In linea di principio, le richieste di decisione preliminare sull’esistenza o sull’assenza di un obbligo di comunicazione devono essere inoltrate tempestivamente all’organo per la pubblicità competente prima della transazione prevista.
2 L’organo per la pubblicità competente può decidere in via eccezionale di esaminare anche richieste concernenti operazioni già concluse.
(Art. 123 paras. 1 and 3 FinMIA)
1 Requests for a preliminary ruling regarding the applicability of a notification duty must be submitted to the competent disclosure office in good time prior to the transaction.
2 The competent disclosure office may exceptionally admit requests for already concluded transactions.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.