(art. 108 lett. b LInFi)
1 Le modalità di riconciliazione del portafoglio devono essere concordate prima della conclusione di un’operazione in derivati OTC.
2 La riconciliazione del portafoglio comprende le condizioni essenziali delle operazioni in derivati OTC concluse e la loro valutazione.
3 Essa può essere effettuata da un terzo a cui le controparti hanno fatto ricorso.
4 La riconciliazione del portafoglio deve essere effettuata:
5 I derivati che secondo l’articolo 101 capoverso 3 lettera b LInFi non sono soggetti all’obbligo di compensazione non vengono inclusi nella determinazione delle operazioni in corso secondo il capoverso 4.
(Art. 108 lit. b FinMIA)
1 The details for reconciling the portfolios must be agreed prior to completing an OTC derivatives transaction.
2 The portfolio reconciliation shall encompass the key terms of the concluded OTC derivatives transactions and their valuation.
3 It may also be carried out by a third party appointed by one of the counterparties.
4 It must be carried out:
5 Derivatives not covered by the clearing duty under Article 101 paragraph 3 letter b FinMIA are not factored in for purposes of determining outstanding transactions in accordance with paragraph 4.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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