(art. 76 LInFi)
1 Il repertorio di dati sulle negoziazioni pubblica almeno settimanalmente le posizioni aperte, il volume delle transazioni e i valori per le seguenti categorie di derivati:
2 I dati devono essere facilmente accessibili al pubblico.
3 I dati pubblicati non devono permettere di trarre conclusioni sulle parti contrattuali.
(Art. 76 FinMIA)
1 The trade repository shall publish at least weekly the open positions, transaction volumes and values for the following derivative categories:
2 The data must be easily accessible for the public.
3 It should not be possible to draw conclusions with respect to a contracting party on the basis of the data published.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.