(art. 55 LInFi)
1 La trasferibilità è garantita se:
2 Se un trasferimento non può avere luogo entro il termine fissato dalla controparte centrale, quest’ultima può adottare tutte le misure previste dalle sue regole per gestire attivamente i rischi relativi alle posizioni interessate, compresa la liquidazione dei valori patrimoniali e delle garanzie che il partecipante inadempiente detiene per conto di un partecipante indiretto o dei suoi clienti.
(Art. 55 FinMIA)
1 Portability is ensured if:
2 If a transfer cannot take place by the deadline set by the central counterparty, the central counterparty may take all precautions in accordance with its regulations to actively manage the risks with respect to the positions in question, including the liquidation of assets and collateral of the participant in default who holds this for the account of an indirect participant or its clients.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.