(art. 8, 13 e 14 LInFi)
1 La controparte centrale è tenuta a istituire un comitato di rischio comprendente rappresentanti dei partecipanti, dei partecipanti indiretti e dell’organo di alta direzione, vigilanza e controllo. Il comitato fornisce consulenza alla controparte centrale in tutti gli ambiti che possono ripercuotersi sulla gestione del rischio della controparte centrale.
2 La controparte centrale deve prevedere procedure, una pianificazione delle capacità e capacità ridondanti sufficienti affinché in caso di perturbazione i sistemi siano in grado di elaborare tutte le restanti transazioni prima della fine della giornata.
(Art. 8, 13 and 14 FinMIA)
1 The central counterparty must appoint a risk committee that includes representatives of the participants, of the indirect participants and members of the body for governance, supervision and control. This committee shall advise the central counterparty on all matters that could have an impact on the risk management of the central counterparty.
2 The central counterparty shall arrange procedures, capacity planning and sufficient capacity reserves so that, in the event of a disruption, its systems can still process all transactions still open by the close of trading.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.