(art. 31 cpv. 2 LInFi)
1 L’organo di sorveglianza del commercio deve disporre di sistemi e risorse appropriati per l’adempimento dei propri compiti.
2 Il funzionamento dei sistemi di sorveglianza del commercio deve essere garantito senza limitazioni anche in caso di un elevato volume di dati.
3 L’organo di sorveglianza del commercio sorveglia il commercio in modo da permettere di identificare i comportamenti di cui agli articoli 142 e 143 LInFi, indipendentemente dal fatto che questi siano riconducibili a negoziazioni manuali, automatizzate o algoritmiche.
(Art. 31 para. 2 FinMIA)
1 The trading supervisory body must have appropriate systems and resources to carry out its tasks.
2 The functioning of the trading supervisory systems must also be guaranteed without restriction even in the event of high data volumes.
3 The trading supervisory body shall monitor trading in such a way that forms of conduct in accordance with Articles 142 and 143 FinMIA can be identified irrespective of whether they are attributable to manual, automated or algorithmic trading.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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