(art. 110 LInFi)
1 Il valore delle garanzie deve essere limitato per mezzo di riduzioni del valore di mercato secondo l’allegato 4.
2 Un’ulteriore riduzione dell’8 per cento deve essere applicata nei casi in cui:
3 Le controparti possono determinare le riduzioni di valore per mezzo di stime proprie della volatilità dei prezzi di mercato e dei corsi di cambio purché soddisfino gli standard minimi qualitativi e quantitativi indicati nell’allegato 5.
4 Esse adottano misure per:
41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715).
(Art. 110 FinMIA)
1 The value of the collateral should be marked down by means of discounts on the market value in accordance with Annex 4.
2 An additional discount of 8% must be applied in cases where:
3 Counterparties may ascertain the discounts that apply using their own estimates of market price and exchange rate volatility if they meet the qualitative and quantitative minimum standards in accordance with Annex 5.
4 They shall take measures to:
41 Amended by No I of the O of 5 July 2017, in force since 1 Aug. 2017 (AS 2017 3715).
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