(art. 110 LInFi)
1 Per il margine iniziale non è consentita alcuna compensazione reciproca.
2 I margini iniziali versati in contanti devono essere detenuti presso una banca centrale o una banca svizzera indipendente dalla controparte che li versa o una banca estera indipendente che sottostà a una regolamentazione e vigilanza adeguate.
3 I margini iniziali che non sono versati in contanti possono essere detenuti dalla controparte beneficiaria o da un terzo da essa incaricato. Il terzo può essere la controparte che versa il margine iniziale.
4 Un riutilizzo dei margini iniziali non è consentito. È fatto salvo il riutilizzo, da parte di un terzo depositario, dei margini iniziali versati in contanti se un contratto assicura che il riutilizzo non pregiudica la garanzia né la realizzazione.
5 La controparte beneficiaria e il terzo depositario devono separare i margini iniziali non ricevuti in contanti dai propri valori patrimoniali e concludere un accordo di separazione. Tale accordo prevede in particolare che:
34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715).
(Art. 110 FinMIA)
1 No reciprocal offsetting may apply to initial margins.
2 Initial margins paid in cash must be held with a central bank or a Swiss bank independent of the paying counterparty or an independent foreign bank subject to appropriate regulation and supervision.
3 Initial margins not paid in cash may be held by the receiving counterparty or by a third party mandated by the counterparty. The third party may be the paying counterparty.
4 The use of initial margins for other purposes is not permissible. This does not apply to the reutilisation of initial margins paid in cash by a custodial third party, provided it is contractually ensured that the reutilisation does not adversely affect the security and its usability.
5 The receiving counterparty and the custodial third party must keep the non-cash initial margins received separate from their own assets and conclude a segregation agreement. This shall prescribe in particular that:
34 Amended by No I of the O of 5 July 2017, in force since 1 Aug. 2017 (AS 2017 3715).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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