Le controparti possono scambiare con le società del loro gruppo e le loro succursali all’estero tutti i dati necessari all’adempimento diretto degli obblighi di cui al presente capitolo.
Counterparties may exchange with their group companies and branches abroad all data necessary for immediate fulfilment of the duties arising from this chapter.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.