Se differisce la disdetta di contratti e l’esercizio del diritto di disdetta, la FINMA prende in considerazione le ripercussioni sui mercati finanziari, nonché la gestione sicura e ordinata dell’infrastruttura del mercato finanziario interessata, dei suoi partecipanti e di altre infrastrutture del mercato finanziario ad essa collegate.
If FINMA postpones the termination of contracts and the exercise of rights to terminate them, it shall take account of the implications for the financial markets and the secure and orderly operation of the affected financial market infrastructure, its participants and other financial market infrastructures associated with it.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.