1 Il repertorio di dati sulle negoziazioni accorda alle seguenti autorità l’accesso gratuito ai dati di cui esse necessitano per l’adempimento dei loro compiti:
2 Il Consiglio federale disciplina l’accesso ai dati relativi alle transazioni delle banche centrali tenendo conto degli standard internazionali riconosciuti.
1 The trade repository shall grant the following authorities free access to the data they require to perform their tasks:
2 The Federal Council shall regulate access to data concerning central bank transactions, taking account of recognised international standards.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.