1 Prima di accordare ai partecipanti svizzeri soggetti alla vigilanza della FINMA l’accesso diretto alle sue istituzioni, la sede di negoziazione con sede all’estero (sede di negoziazione estera) necessita del riconoscimento della FINMA.
2 La FINMA accorda il riconoscimento se:
3 La sede di negoziazione estera è considerata riconosciuta se la FINMA constata che:
4 La FINMA può negare il riconoscimento se lo Stato in cui ha sede la sede di negoziazione estera non garantisce alle sedi di negoziazione svizzere un accesso effettivo ai propri mercati né offre loro le medesime condizioni di concorrenza di cui godono le sedi di negoziazione nazionali. Sono fatti salvi gli impegni internazionali di diverso tenore.
1 Trading venues domiciled abroad must obtain recognition from FINMA before granting Swiss participants supervised by FINMA direct access to their facilities.
2 FINMA shall grant recognition:
3 A foreign trading venue is deemed recognised if FINMA finds that:
4 FINMA may refuse recognition if the state in which the foreign trading venue has its registered office does not grant Swiss trading venues actual access to its markets or does not offer them the same competitive opportunities as those granted to domestic trading venues. Any deviating international commitments are reserved.
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