1 Gli organi di sorveglianza del commercio svizzeri di diverse sedi di negoziazione disciplinano su base contrattuale lo scambio reciproco e gratuito di dati concernenti le negoziazioni, sempre che nelle sedi di negoziazione interessate:
2 Essi utilizzano i dati ricevuti esclusivamente per l’adempimento dei loro compiti.
3 Gli organi di sorveglianza del commercio svizzeri possono concordare lo scambio reciproco di informazioni con organi di sorveglianza del commercio esteri, sempre che:
1 Swiss supervisory bodies for various trading venues shall regulate the free, reciprocal exchange of trading data by agreement, provided that on the trading venues in question:
2 They shall use the data received solely to carry out their respective tasks.
3 Swiss trading supervisory bodies may agree to the reciprocal exchange of information with foreign trading supervisory bodies, provided that:
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