I partecipanti esteri a una sede di negoziazione che, all’entrata in vigore della presente legge, dispongono di un’autorizzazione della FINMA quali membri esteri di una borsa non necessitano di una nuova autorizzazione. Essi devono soddisfare i requisiti della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore.
Foreign participants on a trading venue which at the time of this Act's entry into force have FINMA authorisation as a foreign stock exchange member do not require new authorisation. They must meet the requirements of this Act within one year of its entry into force.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.