È punito con la multa sino a 10 milioni di franchi chiunque, intenzionalmente, non dà seguito all’obbligo di presentare un’offerta (art. 135) stabilito in una decisione passata in giudicato.
A fine not exceeding CHF 10 million shall be imposed on any person who wilfully fails to comply with a legally binding duty to make an offer (Art. 135).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.