1 Dal momento della pubblicazione dell’offerta sino alla scadenza del termine dell’offerta, l’offerente o le persone che direttamente, indirettamente o d’intesa con terzi detengono una partecipazione di almeno il 3 per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, della società bersaglio oppure di un’altra società i cui titoli di partecipazione sono offerti in permuta devono comunicare alla Commissione e alle borse presso cui i titoli sono quotati ogni acquisto o vendita di titoli di partecipazione di detta società.
2 Un gruppo organizzato su base contrattuale o in altro modo sottostà all’obbligo di comunicazione solo in qualità di gruppo.
3 La Commissione può assoggettare al medesimo obbligo le persone che, dal momento della pubblicazione dell’offerta sino alla scadenza del termine dell’offerta, acquistano o vendono direttamente, indirettamente o d’intesa con terzi una determinata percentuale di titoli di partecipazione della società bersaglio o di un’altra società i cui titoli di partecipazione sono offerti in permuta.
4 Se hanno motivo di ritenere che un portatore di titoli di partecipazione non ha ottemperato al suo obbligo di comunicazione, la società o le borse ne informano la Commissione.
5 La Commissione emana disposizioni sulla portata, la forma e il termine di comunicazione, come pure sulla percentuale determinante per l’applicazione del capoverso 3.
1 The offeror or anyone who directly, indirectly or in concert with third parties holds a stake of at least 3% of the voting rights, whether exercisable or not, of the target company or, as the case may be, of another company whose equity securities are being offered in exchange must, from the time the offer is published until the expiry of the offer period, notify the Takeover Board and the stock exchanges on which the securities are listed of any acquisition or disposal of equity securities of such company.
2 A group organised pursuant to an agreement or otherwise shall be subject to this notification duty solely as a group.
3 The Takeover Board may subject to the same duty anyone who, from the time the offer is published until the expiry of the offer period, acquires or disposes of, directly, indirectly or acting in concert with third parties, a certain percentage of the equity securities of the target company or of another company whose equity securities are being offered in exchange.
4 If a company or stock exchange has reason to believe that a shareholder is in violation of the notification duty, it shall inform the Takeover Board of such fact.
5 The Takeover Board shall issue rules on the scope, form and time allowed for notification and on the percentage relevant for the application of paragraph 3.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.