1 Le controparti, ad eccezione delle piccole controparti non finanziarie, devono scambiarsi garanzie adeguate.
2 Le controparti devono essere in grado di separare adeguatamente le garanzie dai loro valori patrimoniali.
3 Gli accordi di realizzazione mediante trattative private di garanzie scambiate secondo il capoverso 1 il cui valore è oggettivamente determinabile sussistono anche in caso di esecuzione forzata e di misure applicabili in caso di insolvenza nei confronti del prestatore della garanzia.
4 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti che deve soddisfare lo scambio di garanzie.
1 Counterparties, with the exception of small non-financial counterparties, shall exchange appropriate collateral.
2 They must be capable of segregating the collateral from their own assets in an appropriate manner.
3 Agreements regarding the direct realisation of collateral exchanged in accordance with paragraph 1 whose value can be determined objectively shall remain in force even in foreclosure proceedings and in the case of insolvency measures against the protection seller.
4 The Federal Council shall regulate the requirements for the exchange of collateral.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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