1 Gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 3 che all’entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2018 dispongono di un’autorizzazione della FINMA secondo il previgente articolo 14, devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina riconosciuto. Devono presentare una richiesta di affiliazione entro un anno da tale entrata in vigore. Possono proseguire la loro attività fino alla decisione concernente la richiesta.
2 Ai saggiatori del commercio e alle società del gruppo secondo la LCMP217 si applicano le disposizioni finali di tale legge.218
216 Nuovo testo giusta l’all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
218 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 656; FF 2019 4539).
Relevant to the French Text only
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