1 Per svolgere i suoi compiti, l’Ufficio di comunicazione può verificare, mediante una procedura di richiamo, se la persona oggetto di una comunicazione o di una denuncia è registrata in uno dei sistemi d’informazione seguenti:
2 L’accesso a ulterior955.0i informazioni è disciplinato dalle disposizioni applicabili a ciascun sistema d’informazione.
207 Introdotto dall’all. 1 n. 9 della LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).
208 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 14 della L del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600; FF 2014 4929).
207 Repealed by Annex No 17 of the Financial Market Supervision Act of 22 June 2007, with effect from 1 Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829).
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