Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)

955.0 Federal Act of 10 October 1997 on Combating Money Laundering and Terrorist Financing in the Financial Sector (Anti-Money Laundering Act, AMLA)

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Art. 27

1 Gli organismi di autodisciplina e la FINMA possono scambiarsi tutte le informazioni e i documenti necessari all’adempimento dei loro compiti.

2 Gli organismi di autodisciplina comunicano senza indugio alla FINMA:

a.
le disdette di affiliazioni;
b.
le decisioni di diniego dell’affiliazione;
c.
le decisioni di esclusione e la relativa motivazione;
d.
l’avvio di procedimenti di sanzione che possono concludersi con l’esclusione.

3 Fanno rapporto almeno una volta all’anno alla FINMA sulla loro attività nell’ambito della presente legge e le trasmettono un elenco delle decisioni di sanzione emanate durante il periodo oggetto del rapporto.

4 Gli organismi di autodisciplina, se hanno il sospetto fondato che:161

a.162
sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260ter o 305bis CP163;
b.164
valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all’articolo 305bis numero 1bis CP;
c.165
valori patrimoniali sottostiano alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale o terroristica; o
d.
valori patrimoniali servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP),

ne danno senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione.166

5 L’obbligo di cui al capoverso 4 decade se un intermediario finanziario affiliato a un organismo di autodisciplina vi ha già adempiuto.167

159 Nuovo testo giusta l’all. n. 17 della LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

160 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

161 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 3 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

162 Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).

163 RS 311.0

164 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

165 Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).

166 Nuovo testo della per. finale giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

167 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d’azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

Art. 28 Withdrawal of recognition

1 FINMA shall not withdraw recognition from a self-regulatory organisation under Article 37 of the FINMASA169 without prior warning.

2 If a self-regulatory organisation has its recognition withdrawn, its affiliated financial intermediaries must submit a request for affiliation with another self-regulatory organisation within two months.170

3 and 4 ...171

168 Amended by Annex No 17 of the Financial Market Supervision Act of 22 June 2007, in force since 1 Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829).

169 SR 956.1

170 Amended by Annex No II 15 of the Financial Institutions Act of 15 June 2018, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2018 5247, 2019 4631; BBl 2015 8901).

171 Repealed by Annex No II 15 of the Financial Institutions Act of 15 June 2018, with effect from 1 Jan. 2020 (AS 2018 5247, 2019 4631; BBl 2015 8901).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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