Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)

955.0 Federal Act of 10 October 1997 on Combating Money Laundering and Terrorist Financing in the Financial Sector (Anti-Money Laundering Act, AMLA)

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Art. 24a Abilitazione delle società di audit e degli auditor responsabili

1 L’organismo di autodisciplina rilascia alle società di audit e agli auditor responsabili l’abilitazione necessaria e vigila sulla loro attività.

2 La società di audit è abilitata se:

a.
è abilitata dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori a esercitare la funzione di revisore secondo l’articolo 6 della legge del 16 dicembre 2005154 sui revisori;
b.
è sufficientemente organizzata per effettuare le verifiche; e
c.
non esercita nessun’altra attività sottoposta all’obbligo di autorizzazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari di cui all’articolo 1 capoverso 1 LFINMA155 sulla vigilanza dei mercati finanziari.

3 L’auditor responsabile è abilitato a esercitare la funzione di responsabile delle verifiche ai sensi del capoverso 1 se:

a.
è abilitato dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori a esercitare la funzione di revisore secondo l’articolo 5 della legge sui revisori;
b.
dispone delle conoscenze specialistiche e dell’esperienza professionale necessarie per effettuare le verifiche di cui al capoverso 1.

4 Alla revoca dell’abilitazione nonché all’ammonizione da parte dell’organismo di autodisciplina si applica per analogia l’articolo 17 della legge sui revisori.

5 Gli organismi di autodisciplina possono prevedere ulteriori criteri per l’abilitazione delle società di audit e degli auditor responsabili.

153 Introdotto dall’all. n. II 15 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

154 RS 221.302

155 RS 956.1

Art. 25 Regulations

1 Self-regulatory organisations must issue regulations.

2 The regulations shall specify the duties of diligence of their affiliated financial intermediaries within the meaning of Chapter 2 and stipulate how these duties must be fulfilled.

3 They shall further stipulate:

a.
the requirements for the affiliation and exclusion of financial intermediaries;
b.
how compliance with the duties in terms of Chapter 2 is monitored;
c.
appropriate penalties.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.