(art. 37 LIsFi)
1 I fondi propri prescritti nell’articolo 37 LIsFi devono essere mantenuti durevolmente. Devono ammontare al massimo a 20 milioni di franchi, compresi i fondi propri di cui al capoverso 5.
2 Essi sono calcolati in punti percentuali del patrimonio complessivo degli investimenti collettivi di capitale gestiti dalla direzione del fondo come segue:
3 Se la direzione del fondo fornisce le altre prestazioni di servizi di cui all’articolo 34 LIsFi i rischi operativi derivanti da queste attività sono calcolati secondo l’approccio dell’indicatore di base di cui all’articolo 92 dell’ordinanza del 1° giugno 201224 sui fondi propri (OFoP).
4 Se la direzione del fondo è incaricata dell’amministrazione e della gestione del portafoglio di una SICAV, il suo patrimonio complessivo deve essere integrato nel calcolo dei fondi propri secondo il capoverso 2.
5 Se è incaricata esclusivamente dell’amministrazione di una SICAV, la direzione del fondo deve detenere fondi propri supplementari pari allo 0,01 per cento del patrimonio complessivo della SICAV.
(Art. 37 FinIA)
1 The level of capital adequacy stipulated in Article 37 FinIA must be maintained at all times. They must amount to no more than CHF 20 million, including the capital in accordance with paragraph 5.
2 They will be calculated as follows in percentages of the total assets of the collective investment schemes managed by the fund management company:
3 Where the fund management company renders further services in accordance with Article 34 FinIA, the operational risks arising from such transactions are calculated using the basic indicator approach as defined in Article 92 of the Capital Adequacy Ordinance of 1 June 201224 (CAO).
4 If the fund management company is entrusted with the administration and portfolio management of the assets of a SICAV, its total assets must be included in the calculation of capital in accordance with paragraph 2.
5 If the fund management company is solely entrusted with the administration of a SICAV, it must hold additional capital of 0.01% of the total assets of the SICAV.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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