(art. 29 LIsFi)
1 I fondi propri prescritti nell’articolo 29 LIsFi devono essere mantenuti durevolmente e devono ammontare costantemente ad almeno un quarto dei costi fissi dell’ultimo conto annuale, ma al massimo a 20 milioni di franchi, compresi i fondi propri di cui al capoverso 2.
2 I gestori di patrimoni collettivi devono:
3 La FINMA disciplina i dettagli relativi all’assicurazione di responsabilità civile professionale, in particolare per quanto concerne la durata, il termine di disdetta, l’ammontare della copertura assicurativa e i rischi connessi alla responsabilità civile professionale che devono essere coperti e gli obblighi di comunicazione.
4 Si considerano costi fissi secondo il capoverso 1:
5 La quota di spese per il personale che dipende esclusivamente dal risultato dell’esercizio o sulla quale non esiste alcuna pretesa legale deve essere dedotta dalle spese per il personale.
6 In casi motivati, la FINMA può accordare agevolazioni.
(Art. 29 FinIA)
1 The capital stipulated in Article 29 FinIA must be maintained at all times and amount to at least one quarter of the fixed costs reported in the most recent annual accounts and no more than CHF 20 million, including capital in accordance with paragraph 2.
2 Managers of collective assets must:
4 Fixed costs in accordance with paragraph 1 are:
5 The portion of personnel expenses which is exclusively dependent on the business result or in relation to which no legal entitlement exists is to be deducted from personnel expenses.
6 Where there are legitimate grounds for so doing, FINMA may ease requirements.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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