(art. 9 e 21 LIsFi)
1 I gestori patrimoniali e i trustee regolano i principi della gestione dei rischi e determinano la loro tolleranza al rischio.
2 L’indipendenza della gestione dei rischi e del controllo interno dalle attività orientate al conseguimento di un utile non è necessaria se il gestore patrimoniale o il trustee:
3 I valori soglia di cui al capoverso 2 lettera a devono essere raggiunti in due di tre esercizi precedenti oppure previsti nella pianificazione dell’attività.
4 Se il gestore patrimoniale o il trustee ha un organo di alta direzione, vigilanza e controllo secondo l’articolo 23 capoverso 3 e il suo ricavo lordo annuo supera i 10 milioni di franchi, la FINMA può esigere, se il tipo e il volume dell’attività del gestore patrimoniale o del trustee lo richiedono, l’istituzione di un organo di audit interno indipendente dalla gestione.
(Art. 9 and 21 FinIA)
1 Portfolio managers and trustees shall set out guidelines for the basic principles of risk management and define their risk tolerance.
2 Risk management and internal control are not required to be independent of revenue-based activities if the portfolio manager or trustee:
3 The thresholds in accordance with paragraph 2 letter a must be achieved in two of three past business years or be provided for in the business planning.
4 If the portfolio manager or trustee has a body responsible for governance, supervision and control in accordance with Article 23 paragraph 3 and generates annual gross earnings of more than CHF 10 million, FINMA may also require that internal auditors who are independent of management be appointed where the nature and scope of activity so dictate.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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