Al fine di far rispettare l’articolo 11 capoversi 3 e 5, la FINMA può sospendere il diritto di voto vincolato ad azioni o quote detenute da persone con una partecipazione qualificata.
In order to enforce Article 11 paragraphs 3 and 5, FINMA may suspend the voting rights attached to equities or shares held by qualified participants.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.