La FINMA e l’incaricato del risanamento o il liquidatore del fallimento coordinano per quanto possibile il loro operato con le autorità e gli organi nazionali ed esteri.
FINMA and the restructuring agent or bankruptcy liquidator shall coordinate their actions as far as possible with authorities and governing bodies in Switzerland and abroad.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.